atto civile - atto penale
15 dicembre 2016
atto civile
Con accordo di separazione coniugale omologato nel marzo 2016, Caio, sul presupposto che il reddito familiare prima della separazione ammontasse ad euro €5.000 mensili che quello suo personale ad euro 3.200,00 mensili si è impegnato a corrispondere alla propria moglie Sempronia un assegno mensile di euro 1.600,00 per il mantenimento del figlio della coppia Caietto, nonché a trasferire a quest’ultimo, senza ricevere alcun corrispettivo, la piena ed intera proprietà dell’unico immobile di cui è proprietario. L’accordo tra i coniugi prevede, inoltre, che Caietto continui a vivere insieme alla madre presso altro appartamento di proprietà di quest’ultima che, fino alla data della separazione, aveva costituito l’abitazione coniugale. Tizio, che vanta nei confronti di Caio un’ingente credito in forza di rapporti commerciali intercorsi con il predetto, nell’anno 2015, venuto a conoscenza di tale trasferimento di proprietà avvenuto nel settembre 2016, e ritenendo che lo stesso possa pregiudicarlo si reca dal proprio legale di fiducia per conoscere se sono concretamente esperibili delle azioni a tutela del proprio credito.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa degli interessi del proprio assistito.
Giurisprudenza risolutiva: Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-01-2015, n. 1144
(Clicca sulla sentenza di riferimento per scaricarla gratuitamente)
COMUNICAZIONE PER I NOSTRI CORSISTI:
LA SENTENZA DI RIFERIMENTO LA RITROVATE NELLA DISPENSA CIVILE N. 13
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa degli interessi del proprio assistito.
Giurisprudenza risolutiva: Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-01-2015, n. 1144
(Clicca sulla sentenza di riferimento per scaricarla gratuitamente)
COMUNICAZIONE PER I NOSTRI CORSISTI:
LA SENTENZA DI RIFERIMENTO LA RITROVATE NELLA DISPENSA CIVILE N. 13
ATTO PENALE
Tizio e Caio si accordano per commettere una rapina ai danni del gioielliere Sempronio, del quale hanno studiato le abitudini. Nel giorno prefissato, dopo aver atteso a volto coperto che quest’ultimo, chiuso in negozio, salga sulla propria autovettura , entrano in azione: mentre Tizio fa da palo all’angolo della strada, a circa duecento metri di distanza, Caio entra nell’auto di Sempronio e, dopo averlo colpito al viso con diversi pugni, s’impossessa della sua valigetta per poi darsi alla fuga, seguito da Tizio. Le indagini successive consentono di individuare in Tizio e Caio gli autori del fatto. Sottoposti a processo, vengono entrambi condannati alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato di rapina aggravata, in quanto commessa da più persone riunite e con il volto travisato, ritenuta la sussistenza della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, contestata dal pubblico ministero in considerazione dei precedenti a carico di entrambi, risultati dal certificato penale. Nel determinare il trattamento sanzionatorio, il Tribunale ha fissato la pena base in anni 4 e mesi sei di reclusione ed euro 1200,00 di multa, di cui all’art 628, comma 3, n. 1, c.p. e su questa ha applicato l’aumento per la recidiva. Tizio si reca immediatamente dal proprio legale e lo incarica di assumere la propria difesa. In tale veste, il candidato rediga l’atto ritenuto più opportuno, evidenziando le problematiche sottese alla fattispecie in esame e soffermandosi anche, in particolare, sulla natura giuridica della recidiva di cui all’art 99, comma 4, c.p., e sulle conseguenze in punto di pena.
Giurisprudenza risolutiva: Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 24-02-2011) 24-05-2011, n. 20798
(Clicca sulla sentenza di riferimento per scaricarla gratuitamente)
Giurisprudenza risolutiva: Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 24-02-2011) 24-05-2011, n. 20798
(Clicca sulla sentenza di riferimento per scaricarla gratuitamente)