parere civile - 13 dicembre 2016
Traccia parere civile n. 1
Nel corso della seconda lezione di equitazione all'interno del maneggio della società Alfa, il piccolo Tizio, figlio dei signori Beta, viene disarcionato dal cavallo e cade rovinosamente a terra. Condotto al pronto soccorso e sottoposto a controllo radiografico, al piccolo viene diagnosticata una forte contusione al polso destro ed appicato un tutore mobile per la durata di 20 giorni. Poiché tuttavia anche decorso tale periodo il bambino continua a lamentare una evidente sintomatologia dolorosa e non riesce a muovere la mano, i signori Beta lo fanno visitare da uno specialista che, dopo aver effettuato una radiografia in una diversa posizione, si avvede dell'esistenza di una frattura (non evidenziata al momento della visita al Pronto Soccorso) che, a causa del tempo ormai trascorso, non può più consolidarsi se non attraverso un intervento chirurgico, da effettuarsi quanto prima. Malgrado l'intervento chirurgico venga eseguito a regola d'arte, con conseguente immobilizzazione dell'arto per i successivi 45 giorni, anche dopo le sedute di riabilitazione (protrattesi nei successivi 60 giorni), il piccolo riporta una invalidità permanente del 6%.
I signori Beta si recano quindi da un legale e, dopo aver esposto i fatti sopra detti, aggiungono che: il cavallo montato dal piccolo Tizio aveva già mostrato , fin dall'inizio della lezione, evidenti segni di nervosismo tanto che l'istruttore era già intervenuto due volte per calmarlo; che, al momento della iscrizione del proprio figlio al corso, la società Alfa aveva fatto loro sottoscrivere una dichiarazione di esonero da ogni responsabilità per i danni eventualmente derivanti dallo svolgimento della pratica sportiva; che, ove prontamente diagnosticata, la frattura avrebbe potuto consolidarsi senza necessità di ricorrere ad intervento chirurgico; che per l'intervento chirurgico e per la successiva riabilitazione ( effettuate entrambe in strutture private a causa della urgenza), avevano dovuto sostenere la complessiva spesa di Euro 10.000,00.
Il candidato, assunte le vesti del difensore dei signori Beta, rediga un motivato parere illustrando le questioni sottese al caso in esame e prospettando le azioni più idonee a tutelare le ragioni dei propri assistiti.
Giurisprudenza risolutiva: Cass. civ., Sez. III, 9 aprile 2015, n. 7093
(Clicca sulla sentenza di riferimento per scaricarla gratuitamente)
COMUNICAZIONE PER I NOSTRI CORSISTI:
LA SENTENZA DI RIFERIMENTO ERA NELLA DISPENSA DI GIURISPRUDENZA N. 3 DEL CORSO INTENSIVO 2015.
I signori Beta si recano quindi da un legale e, dopo aver esposto i fatti sopra detti, aggiungono che: il cavallo montato dal piccolo Tizio aveva già mostrato , fin dall'inizio della lezione, evidenti segni di nervosismo tanto che l'istruttore era già intervenuto due volte per calmarlo; che, al momento della iscrizione del proprio figlio al corso, la società Alfa aveva fatto loro sottoscrivere una dichiarazione di esonero da ogni responsabilità per i danni eventualmente derivanti dallo svolgimento della pratica sportiva; che, ove prontamente diagnosticata, la frattura avrebbe potuto consolidarsi senza necessità di ricorrere ad intervento chirurgico; che per l'intervento chirurgico e per la successiva riabilitazione ( effettuate entrambe in strutture private a causa della urgenza), avevano dovuto sostenere la complessiva spesa di Euro 10.000,00.
Il candidato, assunte le vesti del difensore dei signori Beta, rediga un motivato parere illustrando le questioni sottese al caso in esame e prospettando le azioni più idonee a tutelare le ragioni dei propri assistiti.
Giurisprudenza risolutiva: Cass. civ., Sez. III, 9 aprile 2015, n. 7093
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COMUNICAZIONE PER I NOSTRI CORSISTI:
LA SENTENZA DI RIFERIMENTO ERA NELLA DISPENSA DI GIURISPRUDENZA N. 3 DEL CORSO INTENSIVO 2015.
traccia parere civile n. 2
Caio è un giovane molto benvoluto nel piccolo paese in cui vive. Nel Dicembre del 2005 riceve in donazione dall'amico Sempronio un piccolo appezzamento di terreno. Successivamente nel Maggio del 2008 acquista un piccolo appartamento con denaro dell'amico Mevio. Nel Febbraio del 2016 però Caio riceve la visita di Tizio, figlio e unico erede di Mevio (deceduto nel 2010) che gli rappresenta la proprio intenzione di rivendicare la proprietà del predetto terreno (lasciatogli in eredità da Mevio) nonchè di ottenere la restituzione della somma di euro 50.000 (per il prezzo dell'appartamento acquistato con denaro dello stesso Mevio). A sostegno della prima pretesa, Tizio sostiene che Caio non possa vantare alcun titolo sul territorio, non potendo considerarsi tale la donazione di cui il predetto aveva beneficiato nel Dicembre 2005, dal momento che il dipendente Sempronio non era titolare di alcuno diritto sul bene donato. Quanto alla seconda pretesa, lo stesso rappresenta che l'acquisto del predetto appartamento con denaro di Mevio avesse realizzato una donazione di denaro di non modico valore, che doveva considerarsi nulla per non avere rivestito la forma prescritta dalla legge. Caio che sin dalla data della prima donazione (per altro immediatamente trascritta) aveva goduto direttamente del terreno adibendolo ad orto, seriamente preoccupato per quanto rapprentatogli da Tizio, si rivolge ad un legale al quale dopo aver riferito i fatti come sopra detti, ribadisce di non avere mai saputo che il terreno, donatogli da Sempronio, fosse in realtà di proprietà di Mevio. Il candidato assunte le vesti del legale di Caio rediga un motivato parere, illustrando le questioni sottese il caso in esame e prospettando la linea difensiva più idonea a tutelare le ragioni del proprio assistito.
Giurisprudenza risolutiva: Cass. civ., Sezioni Unite, 15 marzo 2016, n. 5068
(Clicca sulla sentenza di riferimento per scaricarla gratuitamente)
PER I CORSISTI LYBRA RIFATEVI ALLO SVOLGIMENTO DEL PARERE CIVILE NUMERO 4 ASSEGNATO DURANTE LA SESSIONE INTENSIVA 2016.
COMUNICAZIONE PER I NOSTRI CORSISTI:
LA SENTENZA DI RIFERIMENTO ERA NELLA DISPENSA DI GIURISPRUDENZA N. 7 DEL CORSO INTENSIVO 2016.
IN BOCCA AL LUPO RAGAZZI!!!