parere civile - 15 dicembre 2015
UNA COMUNICAZIONE IMPORTANTE
PER I NOSTRI CORSISTI
DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL NOSTRO CORSO ABBIAMO AFFRONTATO PIù VOLTE LE TEMATICHE CHE LA TRACCIA N. 1 RICHIEDE DI APPROFONDIRE.
IN PARTICOLARE FATE RIFERIMENTO ALLA DISPENSA DI DIRITTO CIVILE N. 7 ED ALL'ATTO IN MATERIA CIVILE N. 4 CHE POTRANNO COSTITUIRE UN AIUTO PREZIOSO !!!
Traccia parere civile n. 1
Tizio, coniugato con due figli, è deceduto ab intestato il 12.1.2015 lasciando un patrimonio costituito esclusivamente da un appartamento del valore di 90.000 euro situato in una località di montagna in cui con la famiglia era solito trascorrere vacanze estive.
Poco prima di morire Tizio aveva effettuato due valide donazioni in denaro, la prima di 250.000 euro in favore del figlio Caio in data 5.1.2015 (con dispensa dalla collazione), la seconda di 60.000 euro in favore dell'amico Sempronio in data 10.1.2015.
L’altro figlio Mevio, subito dopo l'apertura della successione, si è trasferito nel predetto appartamento avendo trovato lavoro nelle vicinanze.
In data 10.3.2015 si reca da un legale per un consulto, ritenendo che i propri diritti siano stati lesi dalle donazioni di cui sopra.
Assunte le vesti del legale di Mevio, il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame ed individui le iniziative da assumere e gli strumenti di tutela esperibili.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. II, 3 luglio 2013, n. 16635; Cass. civ., Sez. III, 4 aprile 2013, n. 8215; Cass. civ., Sez. II, 15 giugno 2006, n. 13804; Cass. civ., Sez. II, 10 luglio 2005, n. 19527.
In senso conforme: Cass. civ., Sez. II, 29 maggio 2007, n. 12496.
Cass. civ., Sez. II, 3 luglio 2013, n. 16635: "Il legittimario totalmente pretermesso (nella specie, in caso di successione "ab intestato", per aver il "de cuius" disposto in vita dell'intero suo patrimonio), il quale proponga domanda di simulazione relativa di una compravendita, preordinata all'eventuale successivo esercizio dell'azione di riduzione, poiché agisce in qualità di terzo, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, di cui all'art. 564 comma 1 c.c., acquisendo la qualità di erede, necessaria a tal fine, solo in conseguenza del positivo esercizio della medesima azione di riduzione. Condizione fondamentale per chiedere l'azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni lesive della porzione legittima, è soltanto quella di essere tra le persone indicate nell'art. 557 c.c., e cioè di rivestire la qualità di legittimario, mentre la condizione stabilita dall'art. 564, comma 1, c.c. della preventiva accettazione con beneficio di inventario vale solo per il legittimario che rivesta in pari tempo la qualità di erede e non trova applicazione nel caso in cui l'erede sia totalmente pretermesso".
Cass. civ., Sez. III, 4 aprile 2013, n. 8215: "L'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva e proponga in concreto, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di legittima, una domanda di riduzione, nullità o inefficacia dell'atto medesimo".
Cass. civ., Sez. II, 29 maggio 2007, n. 12496: "Il legittimario totalmente pretermesso dall'eredità, che impugna per simulazione un atto compiuto dal "de cuius" a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce in qualità di terzo e non in veste di erede, condizione che acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione, ai cui fini non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. (Sulla base di tali principi la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse ritenuto inopponibile ai legittimari la sentenza, intervenuta fra il "de cuius" e l'erede, con la quale era stata accertato in favore di quest'ultimo l'usucapione del bene. Peraltro la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto, dopo aver escluso che nella fattispecie oggetto della sentenza di accertamento dell'usucapione riconnesso gli estremi formali di una donazione, non aveva verificato se ricorressero quella della donazione indiretta)".
Cass. civ., Sez. II, 15 giugno 2006 n. 13804: "La condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario - richiesta dall'art. 564 c.c. per la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati - non si applica al legittimario che sia stato totalmente pretermesso dall'eredità, anche nel caso in cui abbia ricevuto beni dal de cuiusa titolo di donazione ovvero si sia impossessato, dopo la sua morte, di beni ereditari, atteso che egli acquista la qualità di erede soltanto a seguito del favorevole esercizio dell'azione proposta".
Cass. civ., Sez. II, 10 luglio 2005, n. 19527: "In tema di azione di riduzione delle donazioni e dei legati, qualora il testatore abbia disposto a titolo universale dell'intero asse ereditario, la condizione dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è esclusa nell'ipotesi in cui il legittimario, essendo stato totalmente pretermesso, non assume, ai sensi dell'art. 467 comma 2 c.c., la qualità di chiamato all'eredità fino a quando l'istituzione testamentaria non venga ridotta nei suoi confronti; tale regola è stata da tempo estesa all'erede legittimo sul rilievo che, qualora il "de cuius" si sia spogliato in vita dell'intero patrimonio con atti di donazione, anche nella successione “ab intestato” può configurarsi la totale pretermissione del legittimario il quale, per l'assenza di beni relitti, si trovi nella necessità di esperire l'azione di riduzione a tutela del diritto sostanziale riconosciutogli dalla legge; infatti, la disposizione di cui all'art. 564 c.c., che subordina la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d'inventario, salvo che le donazioni e i legati siano fatte a persone chiamate come coeredi, risponde alla “ratio” di evitare che la confusione dei patrimoni del "de cuius" e dell'erede impedisca al donatario e al legatario di verificare l'effettività della lesione della riserva e, inoltre, all'esigenza, di cui è fatta menzione nella relazione al progetto definitivo del codice civile, di evitare il contrasto logico ed insanabile fra la responsabilità illimitata dell'erede, nonché il suo obbligo di rispettare gli atti di disposizione del defunto, e l'azione di riduzione della liberalità".
Poco prima di morire Tizio aveva effettuato due valide donazioni in denaro, la prima di 250.000 euro in favore del figlio Caio in data 5.1.2015 (con dispensa dalla collazione), la seconda di 60.000 euro in favore dell'amico Sempronio in data 10.1.2015.
L’altro figlio Mevio, subito dopo l'apertura della successione, si è trasferito nel predetto appartamento avendo trovato lavoro nelle vicinanze.
In data 10.3.2015 si reca da un legale per un consulto, ritenendo che i propri diritti siano stati lesi dalle donazioni di cui sopra.
Assunte le vesti del legale di Mevio, il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame ed individui le iniziative da assumere e gli strumenti di tutela esperibili.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. II, 3 luglio 2013, n. 16635; Cass. civ., Sez. III, 4 aprile 2013, n. 8215; Cass. civ., Sez. II, 15 giugno 2006, n. 13804; Cass. civ., Sez. II, 10 luglio 2005, n. 19527.
In senso conforme: Cass. civ., Sez. II, 29 maggio 2007, n. 12496.
Cass. civ., Sez. II, 3 luglio 2013, n. 16635: "Il legittimario totalmente pretermesso (nella specie, in caso di successione "ab intestato", per aver il "de cuius" disposto in vita dell'intero suo patrimonio), il quale proponga domanda di simulazione relativa di una compravendita, preordinata all'eventuale successivo esercizio dell'azione di riduzione, poiché agisce in qualità di terzo, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, di cui all'art. 564 comma 1 c.c., acquisendo la qualità di erede, necessaria a tal fine, solo in conseguenza del positivo esercizio della medesima azione di riduzione. Condizione fondamentale per chiedere l'azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni lesive della porzione legittima, è soltanto quella di essere tra le persone indicate nell'art. 557 c.c., e cioè di rivestire la qualità di legittimario, mentre la condizione stabilita dall'art. 564, comma 1, c.c. della preventiva accettazione con beneficio di inventario vale solo per il legittimario che rivesta in pari tempo la qualità di erede e non trova applicazione nel caso in cui l'erede sia totalmente pretermesso".
Cass. civ., Sez. III, 4 aprile 2013, n. 8215: "L'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva e proponga in concreto, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di legittima, una domanda di riduzione, nullità o inefficacia dell'atto medesimo".
Cass. civ., Sez. II, 29 maggio 2007, n. 12496: "Il legittimario totalmente pretermesso dall'eredità, che impugna per simulazione un atto compiuto dal "de cuius" a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce in qualità di terzo e non in veste di erede, condizione che acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione, ai cui fini non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. (Sulla base di tali principi la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse ritenuto inopponibile ai legittimari la sentenza, intervenuta fra il "de cuius" e l'erede, con la quale era stata accertato in favore di quest'ultimo l'usucapione del bene. Peraltro la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto, dopo aver escluso che nella fattispecie oggetto della sentenza di accertamento dell'usucapione riconnesso gli estremi formali di una donazione, non aveva verificato se ricorressero quella della donazione indiretta)".
Cass. civ., Sez. II, 15 giugno 2006 n. 13804: "La condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario - richiesta dall'art. 564 c.c. per la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati - non si applica al legittimario che sia stato totalmente pretermesso dall'eredità, anche nel caso in cui abbia ricevuto beni dal de cuiusa titolo di donazione ovvero si sia impossessato, dopo la sua morte, di beni ereditari, atteso che egli acquista la qualità di erede soltanto a seguito del favorevole esercizio dell'azione proposta".
Cass. civ., Sez. II, 10 luglio 2005, n. 19527: "In tema di azione di riduzione delle donazioni e dei legati, qualora il testatore abbia disposto a titolo universale dell'intero asse ereditario, la condizione dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è esclusa nell'ipotesi in cui il legittimario, essendo stato totalmente pretermesso, non assume, ai sensi dell'art. 467 comma 2 c.c., la qualità di chiamato all'eredità fino a quando l'istituzione testamentaria non venga ridotta nei suoi confronti; tale regola è stata da tempo estesa all'erede legittimo sul rilievo che, qualora il "de cuius" si sia spogliato in vita dell'intero patrimonio con atti di donazione, anche nella successione “ab intestato” può configurarsi la totale pretermissione del legittimario il quale, per l'assenza di beni relitti, si trovi nella necessità di esperire l'azione di riduzione a tutela del diritto sostanziale riconosciutogli dalla legge; infatti, la disposizione di cui all'art. 564 c.c., che subordina la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d'inventario, salvo che le donazioni e i legati siano fatte a persone chiamate come coeredi, risponde alla “ratio” di evitare che la confusione dei patrimoni del "de cuius" e dell'erede impedisca al donatario e al legatario di verificare l'effettività della lesione della riserva e, inoltre, all'esigenza, di cui è fatta menzione nella relazione al progetto definitivo del codice civile, di evitare il contrasto logico ed insanabile fra la responsabilità illimitata dell'erede, nonché il suo obbligo di rispettare gli atti di disposizione del defunto, e l'azione di riduzione della liberalità".
traccia parere civile n. 2
Tizio di professione commercialista viene contattato da un agente assicurativo della compagnia Alfa che gli propone di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità professionale contenente fra l'altro la clausola di copertura di tutte le richieste di risarcimento dei danni presentate per la prima volta all'assicurato nel periodo di assicurazione anche per fatti anteriori alla stipula. In epoca successiva alla stipula del contratto, Tizio riceve da Caio una domanda giudiziale di risarcimento dei danni derivanti da un presunto illecito professionale risalente ad epoca anteriore alla stipula stessa. Tizio si costituisce in giudizio e, dopo aver contestato la fondatezza dell'avversa pretesa, chiede ed ottiene l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia Alfa. Il giudice di primo grado, ritenuta la sussistenza dell'illecito professionale, condanna Tizio al risarcimento del relativo danno e respinge la domanda di garanzia spiegata nei confronti di Alfa, affermando la nullità della clausola sopra richiamata in quanto contrastante con il principio generale secondo cui l'alea coperta dalla garanzia deve riguardare un evento futuro e incerto. Tizio si reca dunque da un legale e, dopo aver esposto i fatti come sopra detti, precisa che al momento della stipula del contratto di assicurazione non era a conoscenza né del presunto illecito contestatogli e dei relativi effetti dannosi, né dell'intenzione del danneggiato di richiederne il risarcimento.
Il candidato, assunte le vesti di Tizio, rediga parere motivato nel quale, premessi brevi cenni sulle caratteristiche dei contratti aleatori, illustri le questioni sottese al caso in esame.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. III, 13 febbraio 2015, n. 2872; Cass. civ., Sez. III, 17 febbraio 2014, n. 3622; Cass. civ., Sez. III, 22 marzo 2013, n. 7273.
Cass. civ., Sez. III, 13 febbraio 2015, n. 2872: "La clausola cosiddetta "a richiesta fatta" (claims made) inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile è valida ed efficace, mentre spetta al giudice stabilire, caso per caso, con valutazione di merito, se quella clausola abbia natura vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c.".
Cass. civ., Sez. III, 17 febbraio 2014, n. 3622: "La clausola "claims made" prevede il possibile sfasamento fra prestazione dell'assicuratore e pagamento del premio, potendo risultare assicurati comportamenti anteriori alla conclusione del contratto se la domanda di risarcimento è proposta dopo tale data e potendo risultare sforniti di garanzia i comportamenti tenuti dall'assicurato nel corso della validità ed efficacia della polizza se la domanda di risarcimento è proposta successivamente alla cessazione degli effetti del contratto. Nei contratti a regime "claims made" il rischio esiste, pur se di natura e consistenza diverse da quella avente ad oggetto i comportamenti colposi dell'assicurato; l'alea non concerne i comportamenti nella loro materialità, ma la consapevolezza da parte dell'assicurato del loro carattere colposo e della loro idoneità ad arrecare danno a terzi e nel fatto che non qualunque comportamento colposo induce il danneggiato a proporre domanda di risarcimento dei danni. Nei casi in cui la domanda avviene in corso di contratto ed è riferita a comportamenti anteriori alla stipulazione, la clausola "claims made" è favorevole per l'assicurato, sicché non viene in considerazione il divieto di deroghe alla disciplina ordinaria di cui all'art. 1932 c.c., mentre nei casi in cui il sinistro si realizza nel pieno vigore del contratto d'assicurazione e la domanda viene svolta per la prima volta dopo lo scioglimento del contratto, la clausola potrebbe effettivamente porre problemi di validità venendo a mancare, in danno dell'assicurato, il rapporto di corrispettività fra il pagamento del premio e il diritto all'indennizzo per il solo fatto che la domanda viene proposta dopo lo scioglimento del contratto".
Cass. civ., Sez. III, 22 marzo 2013, n. 7273: "La clausola cosiddetta "a richiesta fatta" ("claims made") inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile (in virtù della quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze dannose dei fatti illeciti da lui commessi anche prima della stipula, se per essi gli sia pervenuta una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato durante il tempo per il quale è stata stipulata l'assicurazione) è compatibile con le clausole le quali pongano a carico dell'assicurato l'obbligo di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio al momento della sottoscrizione della polizza. In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. Il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa.
Il candidato, assunte le vesti di Tizio, rediga parere motivato nel quale, premessi brevi cenni sulle caratteristiche dei contratti aleatori, illustri le questioni sottese al caso in esame.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. III, 13 febbraio 2015, n. 2872; Cass. civ., Sez. III, 17 febbraio 2014, n. 3622; Cass. civ., Sez. III, 22 marzo 2013, n. 7273.
Cass. civ., Sez. III, 13 febbraio 2015, n. 2872: "La clausola cosiddetta "a richiesta fatta" (claims made) inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile è valida ed efficace, mentre spetta al giudice stabilire, caso per caso, con valutazione di merito, se quella clausola abbia natura vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c.".
Cass. civ., Sez. III, 17 febbraio 2014, n. 3622: "La clausola "claims made" prevede il possibile sfasamento fra prestazione dell'assicuratore e pagamento del premio, potendo risultare assicurati comportamenti anteriori alla conclusione del contratto se la domanda di risarcimento è proposta dopo tale data e potendo risultare sforniti di garanzia i comportamenti tenuti dall'assicurato nel corso della validità ed efficacia della polizza se la domanda di risarcimento è proposta successivamente alla cessazione degli effetti del contratto. Nei contratti a regime "claims made" il rischio esiste, pur se di natura e consistenza diverse da quella avente ad oggetto i comportamenti colposi dell'assicurato; l'alea non concerne i comportamenti nella loro materialità, ma la consapevolezza da parte dell'assicurato del loro carattere colposo e della loro idoneità ad arrecare danno a terzi e nel fatto che non qualunque comportamento colposo induce il danneggiato a proporre domanda di risarcimento dei danni. Nei casi in cui la domanda avviene in corso di contratto ed è riferita a comportamenti anteriori alla stipulazione, la clausola "claims made" è favorevole per l'assicurato, sicché non viene in considerazione il divieto di deroghe alla disciplina ordinaria di cui all'art. 1932 c.c., mentre nei casi in cui il sinistro si realizza nel pieno vigore del contratto d'assicurazione e la domanda viene svolta per la prima volta dopo lo scioglimento del contratto, la clausola potrebbe effettivamente porre problemi di validità venendo a mancare, in danno dell'assicurato, il rapporto di corrispettività fra il pagamento del premio e il diritto all'indennizzo per il solo fatto che la domanda viene proposta dopo lo scioglimento del contratto".
Cass. civ., Sez. III, 22 marzo 2013, n. 7273: "La clausola cosiddetta "a richiesta fatta" ("claims made") inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile (in virtù della quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze dannose dei fatti illeciti da lui commessi anche prima della stipula, se per essi gli sia pervenuta una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato durante il tempo per il quale è stata stipulata l'assicurazione) è compatibile con le clausole le quali pongano a carico dell'assicurato l'obbligo di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio al momento della sottoscrizione della polizza. In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. Il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa.